Art. 8. Periodo di prova Il periodo di prova avra' la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di giudizio sfavorevole. Nei riguardi del vincitore immesso in impiego che non ottenga un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verra' disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Il vincitore immesso in impiego che avra' compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguira' la nomina in ruolo. Il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.