Art. 8.

                          Periodo di prova

    Il  periodo  di prova avra' la durata di mesi sei, prorogabile di
un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di giudizio sfavorevole.
    Nei  riguardi del vincitore immesso in impiego che non ottenga un
giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verra'
disposta  la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione
di  una  indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al
periodo di prova.
    Il  vincitore  immesso  in  impiego  che avra' compiuto con esito
favorevole  il  periodo  di  prova conseguira' la nomina in ruolo. Il
servizio  di  prova  e'  computato come servizio di ruolo a tutti gli
effetti.