Art. 8.

                Compiti e valutazione dell'attivita'

    Il  titolare  dell'assegno  di ricerca collabora allo svolgimento
dell'attivita'  di ricerca, mediante stipula di apposito contratto di
diritto   privato   a   tempo   determinato   della  durata  prevista
dall'allegato  A. Tale contratto non configura in alcun modo rapporto
di lavoro subordinato.
    Il  titolare  dell'assegno potra' svolgere una limitata attivita'
didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma di
questa  universita',  su  espresso  consenso  del  medesimo  e previa
delibera  del consiglio della struttura alla quale afferisce, secondo
i  criteri  previsti  dall'art.  5  del  regolamento  d'ateneo,  come
modificato dal senato accademico nella seduta del 16 novembre 1999.
    Gli assegni di cui al presente bando non danno luogo a diritti in
ordine  all'accesso ai ruoli delle universita' o degli enti di cui al
precedente art. 2, comma 2.
    I  soggetti  titolari  degli  assegni  in questione partecipano a
programmi/progetti  di  ricerca  delle  strutture  universitarie  con
assunzione   di   specifiche  responsabilita'  nell'esecuzione  delle
connesse attivita' tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con
i  professori  ed  i  ricercatori.  Per un periodo non superiore alla
meta'  della  durata  del  contratto, il titolare dell'assegno potra'
essere  autorizzato  a  soggiornare  all'estero  presso  una  o  piu'
qualificate  universita'  o enti di ricerca. Il titolare dell'assegno
autorizzato  dal  consiglio  della  struttura  di  afferenza,  previo
consenso  del  responsabile  della ricerca, dovra' ottenere specifica
attestazione  del  periodo  trascorso  presso  dette  istituzioni  di
ricerca. Il periodo di permanenza all'estero puo' essere ripetuto nel
caso di rinnovo del contratto.
    Il  titolare  dell'assegno  dovra'  presentare  semestralmente al
responsabile  della  ricerca  una relazione sull'attivita' di ricerca
svolta, ai fini della valutazione della sua attivita'.
    Il responsabile, dopo averla vistata, la sottoporra' al consiglio
di dipartimento/istituto di afferenza perche' deliberi in merito.
    In   caso  di  valutazione  negativa  sull'attivita'  svolta,  il
responsabile  della  ricerca  inviera' una motivata relazione, per il
tramite  del preside, al rettore, che notifichera' la risoluzione del
contratto  al  titolare dell'assegno a decorrere dal primo giorno del
mese successivo.
    Al  termine  del  rapporto  di  collaborazione, i soggetti di cui
all'art.  51,  comma  6,  della  legge  n.  449/1997  sono  tenuti  a
depositare  il  risultato  della  collaborazione di ricerca presso la
struttura  di  appartenenza  e  la  biblioteca, dandone comunicazione
all'amministrazione.