Art. 8. Graduatoria - Nomina vincitore Al termine dei lavori la commissione forma la graduatoria di merito. La valutazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. A parita' di valutazione complessiva si applicano le disposizioni vigenti in materia. Il direttore dell'istituto accerta con proprio provvedimento, entro quindici giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti medesimi, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo provvedimento nomina il vincitore della selezione. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, e' pubblicata, a cura del direttore dell'istituto, mediante affissione all'albo dell'istituto stesso.