Art. 8.
    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal  Consiglio nazionale delle ricerche, dal primo o dal quindicesimo
del mese.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  gli  obblighi  militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il  titolare debba assolvere gli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I  motivi  di  rinvio  o  sospensione  devono essere in ogni modo
debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non  la  prosegua  regolarmente ed ininterrottamente per
l'intera  durata della borsa, senza giustificato e comprovato motivo,
o  che  si  renda  responsabile  di  gravi e ripetute mancanze o che,
infine,  fornisca  prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca,  su proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli
e' stato assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento
del  direttore  competente del CNR dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
    Dell'avvio   del  relativo  procedimento  e'  data  comunicazione
all'interessato,  che  ha  la  facolta'  di  far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione   degli   atti   o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.