Art. 8. Graduatoria - Titoli di preferenza La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio direttivo dell'INFN riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenza nelle nomine. A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al direttore della sezione di Padova dell'INFN, entro il termine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito (votazione complessiva), e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito (votazione complessiva), i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'INFN; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.