Art. 8. Preferenze a parita' di merito I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi documenti in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, possono nei casi piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Dai documenti stessi o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovra' risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) minore eta'. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti o della dichiarazione sostitutiva e' di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. L'istanza contenente i documenti in questione o la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, indirizzata al Rettore dell'Universita' degli studi di Bari, potra' essere presentata direttamente, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso il Settore 1, Protocollo del servizio archivistico di questa amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1, Bari), o spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione amministrativa di questa universita', Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.