Art. 8.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica o nautica;
      d) passaporto;
      e) carta d'identita';
      f) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
      g) libretto di pensione;
      h) patentino   di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
elettrici.