Art. 8. Ai primi posizionatisi in graduatoria, sara' conferita la borsa di studio fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. A parita' di merito prevale il candidato piu' giovane d'eta'. I rimanenti vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, possono partecipare al corso di dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza. In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso iniziato, potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad altro dottorando. Gli importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno subire variazioni di anno in anno. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta e viene collocato fra i partecipanti a pagamento. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al lordo (L. 20.450.000) ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza del pagamento della borsa di studio e' bimestrale posticipato. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero; detto incremento sara' erogato solo per periodi di formazione all'estero non superiori a quelli gia' previsti nella proposta di attivazione del corso. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza, viene definito in Euro 309,87 (L. 600.000) come da delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo del 7 novembre 2000 e in Euro 61,97 per tassa regionale per il diritto allo studio come da delibera del consiglio di amministrazione adottata in data 10 settembre 2002. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Sono, altresi', esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al 66%. I titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, dovranno ottenere l'autorizzazione del collegio dei docenti a svolgere entrambe le attivita'. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, commi 3 e 5 della legge 3 luglio 1998, n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando e comunque non oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. Per la durata del corso, ai dottorandi non e' consentito cumulare o sostituire la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti (art. 6 della legge n. 398 del 30 novembre 1989).