Art. 8. Ammissione ai corsi 1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. 2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. 3. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo' porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio. 4. Gli iscritti ad una Scuola di specializzazione, ad un Corso di formazione, ad un Master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato. 5. Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari alle borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di ricerca.