Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    1.  I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  corso  di  dottorato.  In  presenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il  corso  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.
    3.  Il  dipendente  pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi,  fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
    4. Gli iscritti ad una Scuola di specializzazione, ad un Corso di
formazione,  ad  un  Master,  ammessi  al  dottorato di ricerca hanno
l'obbligo  di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.
    5.  Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati
in  posizione  utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari
alle  borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di
ricerca.