Art. 8. Titoli valutabili La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati. I titoli valutabili sono i seguenti: 1) diploma di laurea conseguito con: votazione 110/110 con lode, punti 3; votazione da 105/110 a 109/110, punti 2; votazione da 100/110 a 105/110, punti 1; votazione inferiore a 100/110, punti 0; 2) attivita' lavorativa comunque prestata, purche' documentata e strettamente attinente ai temi del programma d'esame, fino a punti 3; 3) pubblicazioni, rapporti di ricerca, nonche' tesi e dissertazioni conclusive di corsi di perfezionamento, specializzazione e dottorato di ricerca, purche' strettamente attinenti ai temi del programma d'esame, fino a punti 4. Totale punti 10. I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti, ed i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere presentati dai cittadini italiani e della Unione europea anche con dichiarazioni sostitutive. Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' oppure devono essere sottoscritte in presenza del personale addetto (settore I - Ripartizione I - Divisione II). Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; l'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso che attesti l'avvenuto deposito, oppure la autodichiarazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.