Art. 8.

                          Titoli valutabili

    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti   prodotti  dai  candidati.  I  titoli  valutabili  sono  i
seguenti:
      1) diploma di laurea conseguito con:
        votazione 110/110 con lode, punti 3;
        votazione da 105/110 a 109/110, punti 2;
        votazione da 100/110 a 105/110, punti 1;
        votazione inferiore a 100/110, punti 0;
      2) attivita'  lavorativa comunque prestata, purche' documentata
e  strettamente  attinente  ai  temi  del  programma  d'esame, fino a
punti 3;
      3) pubblicazioni,   rapporti   di   ricerca,   nonche'  tesi  e
dissertazioni     conclusive    di    corsi    di    perfezionamento,
specializzazione   e   dottorato  di  ricerca,  purche'  strettamente
attinenti ai temi del programma d'esame, fino a punti 4.
    Totale punti 10.
    I  documenti,  i  titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati  in  originale  o copia conforme all'originale. Ai sensi e
per   gli   effetti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  i  documenti,  ed  i  titoli, nonche' le
pubblicazioni  possono  essere  presentati  dai  cittadini italiani e
della  Unione  europea  anche  con  dichiarazioni  sostitutive. Per i
cittadini non appartenenti all'Unione europea trovano applicazione le
disposizioni  contenute  nei  commi  2,  3 e 4 dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  devono
essere  sottoscritte  e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata  di  un  documento  di  identita'  oppure  devono  essere
sottoscritte   in   presenza   del  personale  addetto  (settore I  -
Ripartizione I - Divisione II).
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale   31 agosto  1945,  n. 660;  l'assolvimento  di  tali
obblighi  deve  essere certificato da idonea documentazione, unita al
lavoro   stesso   che   attesti   l'avvenuto   deposito,   oppure  la
autodichiarazione  del candidato sotto la propria responsabilita', ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.