Art. 8.

Posti  a  concorso,  borse  di  studio  contributo per l'accesso e la
                         frequenza ai corsi

    I  posti  a concorso, in numero di otto, di cui uno a pagamento -
saranno  finanziati,  secondo  l'indicazione  della graduatoria della
valutazione  comparativa  dei  candidati  ex  art. 5,  comma  3,  del
presente bando, cosi' come di seguito:
      i  primi  2  classificati  in graduatoria usufruiranno di borse
finanziate dalla LUISS «Guido Carli»;
      dal  3° al 5° classificato in graduatoria usufruiranno di borse
finanziate dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino;
      ulteriori eventuali assegnazioni di borse su fondi ministeriali
o di altri enti verranno tempestivamente comunicate.
    L'importo  di  ogni  singola  borsa,  verra' determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive  modificazioni. Per l'anno 2003 l'ammontare della borsa e'
stato  pari  a  Euro  10.561,54.  A  parita'  di  merito  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
    Le  borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo  viene elevato in misura non inferiore al 50% per autorizzati
e documentati periodi di soggiorno all'estero.
    Relativamente al rimanente posto messo a concorso, non coperto da
borsa  di  studio,  il  candidato  ammesso  sara' tenuto a versare un
contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato pari a
Euro 5.700 annui, cosi' suddivisi:
      I rata: Euro 1.900 (all'atto dell'iscrizione);
      II rata: Euro 1.900 (entro il 31 gennaio 2004);
      III rata: Euro 1.900 (entro il 31 marzo 2004).