Art. 8. Posti a concorso, borse di studio contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi I posti a concorso, in numero di otto, di cui uno a pagamento - saranno finanziati, secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 5, comma 3, del presente bando, cosi' come di seguito: i primi 2 classificati in graduatoria usufruiranno di borse finanziate dalla LUISS «Guido Carli»; dal 3° al 5° classificato in graduatoria usufruiranno di borse finanziate dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino; ulteriori eventuali assegnazioni di borse su fondi ministeriali o di altri enti verranno tempestivamente comunicate. L'importo di ogni singola borsa, verra' determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. Per l'anno 2003 l'ammontare della borsa e' stato pari a Euro 10.561,54. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Le borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per autorizzati e documentati periodi di soggiorno all'estero. Relativamente al rimanente posto messo a concorso, non coperto da borsa di studio, il candidato ammesso sara' tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato pari a Euro 5.700 annui, cosi' suddivisi: I rata: Euro 1.900 (all'atto dell'iscrizione); II rata: Euro 1.900 (entro il 31 gennaio 2004); III rata: Euro 1.900 (entro il 31 marzo 2004).