Art. 8. Borsa di studio L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato con decreto ministeriale. Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di merito. Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni. Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza. Per i dottorandi senza borsa di studio l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di Euro 1550,00, da versarsi in due rate, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al 30 di giugno di ogni anno.