Art. 8. Documentazione occorrente ai fini dell'ammissione I vincitori dei concorsi dovranno presentare alla Seconda universita' degli studi di Napoli, Ufficio dottorato di ricerca, viale Beneduce, 10 - 81100 Caserta - entro il termine perentorio del 24 febbraio 2004, pena decadenza, i seguenti documenti e/o autocertificazioni: 1) una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice, debitamente firmata; 2) dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la cittadinanza, e il conseguimento del diploma di laurea; 3) modello di iscrizione I.N.P.S. limitatamente ai vincitori classificatisi su posto con borsa di studio; 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al reddito personale complessivo annuo lordo, che, ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non dovra' superare Euro 12.911,42; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti: a) di non frequentare contemporaneamente al corso di dottorato di ricerca, nessuna scuola di specializzazione, corso di perfezionamento e master, di non essere iscritto a nessun corso di laurea, ed in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; b) che non puo' essere pubblico dipendente e pertanto in caso affermativo si impegna a richiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso, usufruendo della borsa di studio, o se trattasi di posto senza borsa o nel caso di rinuncia alla borsa, a conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro; c) di non godere o di aver goduto di altre borse di studio erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti; d) di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 224/1999, nonche' di quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9, del Regolamento di ateneo recanti norme in materia di dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002, che il corso di dottorato di ricerca puo' essere sospeso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste e che la sospensione superiore a 30 giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo; 6) copia della ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca. I cittadini comunitari devono, altresi', produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative al possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; c) adeguata conoscenza della lingua italiana. Nell'ipotesi di variazione del termine perentorio entro cui i vincitori dovranno presentare la documentazione e/o autocertificazione ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, si provvedera' a notificare la variazione stessa mediante affissione all'Albo di ateneo.