Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parita' di punteggio saranno applicati i seguenti criteri: per posti coperti da borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. per posti non coperti da borsa di studio prevale il candidato che ha riportato il punteggio piu' alto nella prova scritta; in caso di ulteriore parita' e' attribuita priorita' a chi ha conseguito il maggiore punteggio nell'esame finale per il conseguimento del diploma di laurea; solo in caso di ulteriore parita' e' attribuita la priorita' al soggetto anagraficamente piu' giovane. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare l'opzione scritta. I cittadini extracomunitari titolari di borsa di studio concessa dal Governo italiano o dal Governo di appartenenza e i titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, in soprannumero, (per le modalita' di iscrizione in soprannumero vedere quanto previsto all'art. 1).