Art. 8.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  dalla data di affissione
all'albo  del  rettorato  e  pubblicazione su internet dell'esito del
concorso.  In  tal  caso  subentra,  altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria. Nel caso di rinunce dopo l'inizio del corso non si
potra' attingere alla graduatoria generale di merito.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le prove d'esame, sono ammessi al dottorato, senza borsa di
studio,  in  soprannumero  nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso e sono tenuti al versamento
delle tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente bando.
    I  titolari  di  assegni  conferiti  dall'Universita'  di  Reggio
Calabria,  che  abbiano  superato  le  prove d'esame, sono ammessi al
corso  di dottorato in soprannumero nel limite del numero complessivo
dei  posti  messi  a  concorso,  ai sensi dell'art 51, comma 6, della
legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  a  condizione  che  il  corso  di
dottorato  riguardi  la  stessa  area  scientifico disciplinare della
ricerca  per  la  quale  sono  destinatari  di assegni. I titolari di
assegni  ammessi  ai  corsi non hanno diritto a fruire della borsa di
studio,  neppure  nel  caso  in  cui  il  dottorato prosegua oltre il
periodo  di  godimento  dell'assegno  di  ricerca  e  sono  tenuti al
versamento  delle  tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente
bando.