Art. 8. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' optare per un solo corso di dottorato. I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre 1997, art. 51, comma 6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al concorso di ammissione.