Art. 8.

         Graduatoria - Titoli di precedenza e di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La   graduatoria  sara'  approvata  con  delibera  del  consiglio
direttivo  dell'INFN  riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento
concorsuale,  con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di precedenza e preferenza nelle nomine.
    A  tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti  a  presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore  della  Sezione  di  Padova dell'INFN, entro il termine del
quindicesimo  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta
prova  orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di
eventuali  titoli  di precedenza o di preferenza, redatti nelle forme
di legge.
    I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati  documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se  ne  siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
    I   candidati  appartenenti  a  categorie  previste  dalla  legge
12 marzo  1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, che
abbiano  superato  la prova orale, verranno inclusi nella graduatoria
tra  i  vincitori  purche'  risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti  presso  gli  uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del
termine  per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
sia all'atto della presa di servizio. A tal fine i candidati dovranno
produrre,  oltre  alla  suddetta  documentazione  e  sempre  entro il
termine  sopra  fissato,  un  certificato  storico  di disoccupazione
rilasciato  dalla  sezione  circoscrizionale per l'impiego competente
per territorio.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito  (votazione  complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5,
comma  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.