Art. 8. Graduatoria - Titoli di precedenza e di preferenza La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio direttivo dell'INFN riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza nelle nomine. A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al direttore della Sezione di Padova dell'INFN, entro il termine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza, redatti nelle forme di legge. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano superato la prova orale, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto della presa di servizio. A tal fine i candidati dovranno produrre, oltre alla suddetta documentazione e sempre entro il termine sopra fissato, un certificato storico di disoccupazione rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito (votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.