Art. 8. Graduatoria - Titoli di preferenza La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio direttivo dell'INFN riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenza nelle nomine. A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, entro il termine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito (votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.