Art. 8


    Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

    L'Amministrazione,  con  decreto  del  direttore  amministrativo,
accertata  la  regolarita' della procedura, approva gli atti, formula
la  graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai
precedenti articoli 6 e 7 e dichiara il vincitore del concorso.
    Il predetto decreto di approvazione degli atti della procedura e'
pubblicato  all'Albo  ufficiale  dell'Ateneo,  nonche'  sul  sito Web
dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.