Art. 8.

                         Ammissione al corso

    I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  otto  giorni  dalla  comunicazione formale
dell'esito  del  concorso  da  parte  dell'Ufficio dottorati, master,
corsi  di  perfezionamento e studenti stranieri. In tal caso subentra
altro  candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione.