Art. 8. Restituzione dei titoli allegati alla domanda Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo dell'Universita', questo Ateneo provvede a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, i documenti originali allegati alla medesima. I documenti dovranno essere ritirati presso l'Ufficio concorsi dall'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine i titoli non saranno piu' restituiti.