Art. 8.

                     Trasparenza amministrativa

    I  risultati  della  valutazione  dei  titoli  sara' reso noto ai
candidati prima della effettuazione delle prove orali.
    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487  del  9 maggio  1994, come modificato dall'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 693  del  30 ottobre  1996, la
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le  modalita'  di  valutazione  delle  prove  concorsuali, al fine di
motivare  i  punteggi  attribuiti  alle singole prove nell'ambito dei
punteggi indicati all'art. 7.
    I  candidati  hanno  facolta'  di esercitare il diritto d'accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992
con le modalita' ivi previste.