Art. 8. Trasparenza amministrativa I risultati della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati prima della effettuazione delle prove orali. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove nell'ambito dei punteggi indicati all'art. 7. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d'accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992 con le modalita' ivi previste.