Art. 8.

          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi

    Gli  iscritti che non fruiscano della borsa di studio sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto secondo i
criteri  e  i  parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.