Art. 8. Borse di studio Gli ammessi ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente). L'importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero, salvo quanto previsto dall'accordo di collaborazione internazionale. La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia. Chi ha gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo usufruirne una seconda volta. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la borsa sara' destinata, per la quota residua, rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto senza borsa.