Art. 8. Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato Gli iscritti hanno l'obbligo, secondo le modalita' fissate dai rispettivi collegi dei docenti, di frequentare i corsi di dottorato presso l'Universita' degli studi del Molise, o nelle eventuali sedi consorziate, ferma restante la possibilita' di effettuare periodi di studio presso altre sedi, come previsto dall'apposito regolamento. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni possono essere concessi dal rettore, su proposta del collegio dei docenti, nei casi di maternita', grave e documentata malattia, servizio militare, gravi e documentati motivi. In tali casi l'interessato potra' chiedere: il «congelamento» per un anno, in tal caso terminera' le proprie attivita' con un anno di ritardo; una «proroga» o «una interruzione temporanea», in tale caso i mesi di assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del collegio dei docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino un periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero anno. Il collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, puo' deliberare la «sospensione» o «l'esclusione» dal corso, anche nei casi di assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. Il collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi esclusi o sospesi lo svolgimento di attivita' per un ulteriore anno senza godimento della borsa. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio e devono essere restituiti i ratei di borsa indebitamente percepiti. Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere affidata, su proposta del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e non puo' superare le 60 ore annue. Tale attivita', facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato, non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. Possono altresi', su loro richiesta e previo parere favorevole del consiglio di facolta', partecipare alle commissioni di esame in qualita' di cultori della materia. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, propone al rettore il proseguimento del dottorato, ovvero l'esclusione. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori universitari, nonche' i beneficiari di assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca, conferiti dall'Universita' del Molise o da altri atenei ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero rispetto ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potra' complessivamente superare la meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso. I corsi di dottorato, cui gli assegnisti possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per la quale sono detentori di assegni. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del responsabile della ricerca e del collegio dei docenti, circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'. I dottorandi iscritti a corsi con sede amministrativa presso l'Universita' del Molise sono assicurati, ai sensi della vigente normativa, per tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera essi si trovino per svolgere le proprie attivita' formative, purche' regolarmente autorizzati, secondo le modalita' indicate nel precedente art. 4, punto 5.