Art. 8.

                         Frequenza ai corsi

    Il  dottorando  e'  tenuto a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  suo  curriculum  formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di
ricerca assegnate dal Collegio dei docenti.
    Ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai
dottorandi  puo'  essere affidata, con il loro consenso, una limitata
attivita'  didattica  sussidiaria  o integrativa che non deve in ogni
caso  compromettere  la  loro  attivita'  di formazione alla ricerca.
L'eventuale  attivita'  didattica e' da intendersi senza oneri per il
bilancio  dell'Universita'  e  non  da'  luogo  a  diritti  in ordine
all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
    Il  titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo  di  dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e'  subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di  dottorato)  che  dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza  di  metodo  e  dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.