Art. 8. Frequenza ai corsi Il dottorando e' tenuto a seguire con regolarita' le attivita' previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate dal Collegio dei docenti. Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca. L'eventuale attivita' didattica e' da intendersi senza oneri per il bilancio dell'Universita' e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata.