Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro Tra l'Amministrazione universitaria che ha indetto la selezione ed il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno. Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore, e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra' produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione di cui al successivo art. 9. Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilita' di una sua proroga, a richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata. Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. Il periodo di prova e' pari a quello previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto universita'. Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per la categoria EP, posizione economica EP1, di cui al Contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2004/2005.