Art. 8. Borse di studio L'importo della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 annui al lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. Le borse hanno la durata massima di tre anni e sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo. L'importo della borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero, autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei docenti, presso universita' o istituti di ricerca. Gli importi delle tasse e dei contributi potranno essere rivisti annualmente. L'iscrizione e' gratuita per i vincitori di borsa di studio. I titolari di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di studio per la partecipazione al dottorato di ricerca. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.