Art. 8.

                           Borse di studio

    L'importo  della  borsa  di  studio e' di Euro 10.561,54 annui al
lordo  degli  oneri  previdenziali  e  sara'  adeguata  agli  aumenti
previsti  dalle  disposizioni  di  legge.  Le  borse  hanno la durata
massima  di  tre  anni e sono confermate con il passaggio all'anno di
corso  successivo.  L'importo della borsa di studio e' elevato del 50
per  cento  in  proporzione  ed in relazione ai consentiti periodi di
permanenza  all'estero,  autorizzati  dal coordinatore o dal collegio
dei docenti, presso universita' o istituti di ricerca.
    Gli  importi delle tasse e dei contributi potranno essere rivisti
annualmente.  L'iscrizione  e'  gratuita  per i vincitori di borsa di
studio.
    I titolari di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di
studio per la partecipazione al dottorato di ricerca.
    Alle  borse  di  studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.
    Le  borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    Il  pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
che  non  goda  di  alcuna  borsa  di  studio e posto in aspettativa,
conserva  il  trattamento  economico previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.