Art. 8. Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria 1. La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata da una commissione giudicatrice, composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo nelle aree scientifiche di riferimento, cui possono essere aggiunti non piª di due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. Ciascuna commissione giudicatrice predispone la graduatoria di merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati, che saranno ammessi al dottorato prescelto secondo l'ordine della graduatoria fino a eventuale copertura dei posti disponibili, sia con borsa sia senza borsa. 3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso di dottorato, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piª graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.