Art. 8.

    Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria

    1.  La  valutazione comparativa dei candidati viene effettuata da
una  commissione  giudicatrice,  composta da tre membri, scelti tra i
professori   e   ricercatori   universitari   di   ruolo  nelle  aree
scientifiche  di  riferimento, cui possono essere aggiunti non piª di
due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito degli
enti  e  delle  strutture  pubbliche  e  private  universitarie  e di
ricerca.
    2. Ciascuna commissione giudicatrice predispone la graduatoria di
merito  sulla  base  della valutazione comparativa dei candidati, che
saranno   ammessi  al  dottorato  prescelto  secondo  l'ordine  della
graduatoria fino a eventuale copertura dei posti disponibili, sia con
borsa sia senza borsa.
    3.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del Corso di dottorato, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piª graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.