Art. 8.

                             Commissione

    La  documentazione  e  le  opere  proposte  verranno  esaminate e
giudicate  da  apposite  commissioni  costituite ai sensi della legge
8 ottobre  1997,  n. 352.  Ogni  commissione emettera' validamente le
proprie  decisioni  con  la  presenza di tutti i suoi membri, con una
votazione  a  maggioranza semplice. I criteri di giudizio e di scelta
della   commissione,   fondati   sulla  comparazione  degli  elementi
artistici e tecnici delle opere, sono insindacabili.
    E' facolta' della commissione giudicatrice richiedere all'artista
vincitore  eventuali  variazioni,  non  sostanziali,  ed  adattamenti
dell'opera ordinata.
    Resta a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che
si rendessero manifesti.
    Nessun  compenso  verra'  corrisposto,  e per nessun motivo, agli
artisti  non  dichiarati  vincitori.  Nel  caso che, ad insindacabile
«giudizio  della  commissione, nessuna delle opere d'arte presentate,
sia   ritenuta   meritevole,   l'amministrazione  avra'  facolta'  di
provvedere ad ulteriore concorso.