Art. 8. Commissione La documentazione e le opere proposte verranno esaminate e giudicate da apposite commissioni costituite ai sensi della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Ogni commissione emettera' validamente le proprie decisioni con la presenza di tutti i suoi membri, con una votazione a maggioranza semplice. I criteri di giudizio e di scelta della commissione, fondati sulla comparazione degli elementi artistici e tecnici delle opere, sono insindacabili. E' facolta' della commissione giudicatrice richiedere all'artista vincitore eventuali variazioni, non sostanziali, ed adattamenti dell'opera ordinata. Resta a carico del vincitore l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti. Nessun compenso verra' corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti non dichiarati vincitori. Nel caso che, ad insindacabile «giudizio della commissione, nessuna delle opere d'arte presentate, sia ritenuta meritevole, l'amministrazione avra' facolta' di provvedere ad ulteriore concorso.