Art. 8. Prove di esame Le prove d'esame tenderanno ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attivita' di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in: discussione dei titoli presentati dal candidato; prova pratica volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unita' didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo ed estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione.