Art. 8. 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, con decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori della selezione. 2. Per i candidati eventualmente a parita' di punteggio si terra' conto, d'ufficio, della posizione in ruolo. 3. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le varie impugnative. 4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli prodotti per la partecipazione alla selezione. 5. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati senza che il candidato abbia richiesto la restituzione dei titoli presentati, l'amministrazione si riserva di procedere allo scarto dei medesimi.