Art. 8.
    1.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento, con decreto del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali,  sara'  approvata  la  graduatoria  di  merito  e  verranno
dichiarati i vincitori della selezione.
    2. Per i candidati eventualmente a parita' di punteggio si terra'
conto, d'ufficio, della posizione in ruolo.
    3.  La  graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero  della  salute.  Di  tale  pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di  pubblicazione  di  tale avviso decorrera' il termine per le varie
impugnative.
    4.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli prodotti per la partecipazione alla selezione.
    5.  Trascorso  un anno dai centoventi giorni sopra indicati senza
che   il   candidato  abbia  richiesto  la  restituzione  dei  titoli
presentati, l'amministrazione si riserva di procedere allo scarto dei
medesimi.