Art. 8. Borse di studio Il numero minimo degli ammessi al corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. Le borse di studio messe a concorso verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, e' pari attualmente a Euro 10.561,54 (diecimilacinquecentosessantuno/54) ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio sara' in rate mensili posticipate. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00). Il suddetto requisito dovra' essere posseduto per l'intero periodo del corso. Qualora il predetto requisito dovesse venire meno nel passaggio da un anno di corso al successivo, il dottorando non sara' tenuto alla restituzione della borsa di studio gia' percepita. Qualora, invece, il predetto requisito dovesse venire meno in corso d'anno, il dottorando sara' tenuto a restituire i ratei gia' percepiti per quel relativo anno accademico. L'importo delle borse di studio e' aumentato per eventuali periodi di formazione all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. In tale ultimo caso non si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio per i periodi di formazione all'estero. Chi abbia gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di dottorato (presso l'Universita' degli Studi di Foggia o presso altra sede) non puo' usufruire di un'altra borsa di studio di dottorato.