Art. 8. Ammissione alla Scuola di dottorato I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di pari merito: per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, e successive modificazioni e integrazioni; per l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore eta'. In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del Collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal Collegio dei docenti, la commissione ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 20% del totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito appartenenti ad una della seguenti categorie: - candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; - candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento; - assegnisti di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 449/1997.