Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata saranno  nominate,  per  ciascuna  Forza
Armata, le seguenti commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica. 
    2. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a)
saranno composte da: 
      un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Colonnello  o  grado
corrispondente, presidente; 
      un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente, membro; 
      un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente ovvero  Funzionario  Amministrativo,  designato  dalla
DGPM, membro; 
      uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto. 
    La commissione nominata per la Marina Militare  deve  comprendere
un componente, con diritto  di  voto,  appartenente  al  Corpo  delle
Capitanerie di Porto. 
    3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) nominate per l'Esercito saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   Tenente
Colonnello, presidente; 
        due Ufficiali medici, membri; 
        un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello
appartenente  ai  ruoli   delle   Armi   di   fanteria,   cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; 
        due Ufficiali psicologi, membri; 
        due Ufficiali periti selettori attitudinali, membri; 
        due Sottufficiali, segretari senza diritto di voto; 
      c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, presidente; 
        un Ufficiale di grado non superiore a Capitano, membro; 
        un Sottufficiale, membro e segretario. 
    4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) nominate per la Marina Militare saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di  grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; 
        un Sottufficiale  del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Corvetta,
presidente; 
        due Ufficiali specialisti  in  selezione  attitudinale  della
Marina Militare, membri; 
        un Sottufficiale  del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto; 
      c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Corvetta,
presidente; 
        un Ufficiale, membro; 
        un Sottufficiale del ruolo Marescialli, membro e segretario. 
    5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) nominate per l'Aeronautica Militare saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        un Ufficiale del Corpo Sanitario  Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
        due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico  di  grado  non
inferiore a Maggiore, membri; 
        un Sottufficiale del ruolo  Marescialli,  categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
        due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
        un  Sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto; 
      c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica: 
        un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
        due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
        un  Sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto. 
    6. Limitatamente alla Marina Militare, il Direttore Generale  per
il Personale Militare o autorita'  da  lui  delegata  nominera',  per
l'attribuzione    delle     categorie/specialita'/abilitazioni     ai
concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del CEMM e
delle CP, una commissione composta da: 
      un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano  di  Fregata,
presidente; 
      due  Ufficiali,  di  cui  uno  appartenente  al   Corpo   delle
Capitanerie di Porto, membri; 
      un rappresentante della DGPM, membro; 
      un Sottufficiale esperto di informatica, segretario. 
    La suddetta commissione, nel rispetto  delle  esigenze  di  Forza
Armata,                        attribuira'                         le
categorie/specialita'/abilitazioni/qualificazioni     secondo      le
modalita' e i criteri  stabiliti  dal  Comando  Scuole  della  Marina
Militare con apposita  direttiva,  successivamente  alla  definizione
delle graduatorie di cui all'art. 12 e  all'attuazione  di  eventuali
ripianamenti. 
    7. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata  sara',  altresi',   costituita   la
commissione che deve  presiedere  allo  svolgimento  della  prova  di
selezione culturale di cui al successivo art. 9. Nello stesso decreto
sara' prevista la costituzione di sottocommissioni  nell'eventualita'
che   la   prova   di   selezione   culturale    venga    effettuata,
contemporaneamente, in sedi diverse.