Art. 8 
 
 
    La Commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art.
5. 
    Ogni commissario dispone di dieci punti per  la  valutazione  del
complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle successive  prove  di
esame il candidato che non abbia ottenuto un  minimo  di  venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.