Art. 8 
 
                               Titoli 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9, comma  2,  e  prima  dell'inizio  della  correzione  dei  relativi
elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera o) del presente bando. 
    2. La  Commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a  6
centesimi per i seguenti titoli: 
    a) titoli universitari anche stranieri post-laurea  e  di  master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi; 
    b) attivita' lavorativa a livello di  funzionario  svolta  presso
organizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita'  di   cui   al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi. 
    3. Ai fini dell'applicazione  della  lettera  a)  del  precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea: 
    a) diploma di specializzazione; 
    b) dottorato di ricerca; 
    c) master universitari di primo e di secondo livello. 
    La Commissione esaminatrice valuta la coerenza  dei  sopraccitati
titoli,   nonche'   di   equivalenti   titoli   stranieri,   con   la
professionalita' specifica della  carriera  diplomatica  e/o  con  le
materie oggetto delle prove d'esame. 
    4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano  superato  le
prove d'esame.