Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo, terzo e quarto capoverso della Sezione 2.8. «Prova facoltativa di lingua straniera» dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «Il candidato che richiede di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, di cui all'art. 17 del bando, che potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del candidato tra l'araba, la francese, la spagnola e la tedesca, verra' sottoposto a un'iniziale prova scritta consistente in un test composto da non meno di 60 domande a risposta multipla predeterminata e della durata di almeno 40 minuti. Il punteggio della prova scritta sara' calcolato attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla. I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 15 minuti, che si intendera' superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.».