Art. 8 
 
                       Formazione ed efficacia 
                della graduatoria generale di merito 
 
    L'amministrazione, con decreto del direttore generale,  accertata
la  regolarita'  della  procedura,  approva  gli  atti,  formula   la
graduatoria generale di merito nel rispetto  di  quanto  indicato  ai
precedenti articoli 1, 6 e 7 e dichiara i vincitori del concorso. 
    Qualora i  posti  riservati  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza  di  vincitori,  gli  stessi  saranno  assegnati  ad   altro
concorrente non riservatario, utilmente collocato in graduatoria. 
    Il predetto decreto del direttore generale  e'  pubblicato  nella
sezione informatica dell'Albo ufficiale dell'Ateneo nonche' sul  sito
web dell'Ateneo. 
    Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica  dell'Albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative. 
    La graduatoria generale di merito del  presente  concorso  rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data  di
pubblicazione  nella  sezione  informatica  dell'Albo  ufficiale   di
Ateneo.