Art. 8 Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito L'amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 1, 6 e 7 e dichiara i vincitori del concorso. Qualora i posti riservati non dovessero essere coperti per mancanza di vincitori, gli stessi saranno assegnati ad altro concorrente non riservatario, utilmente collocato in graduatoria. Il predetto decreto del direttore generale e' pubblicato nella sezione informatica dell'Albo ufficiale dell'Ateneo nonche' sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo.