Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  della  prova  di  idoneita'  e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta  scaduto  il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione.  Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2. 
    2. La Commissione e' composta da: 
      a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente; 
      b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS; 
      c)  almeno  due  docenti  universitari  in  materie   tecniche,
giuridiche,  economiche  e  finanziarie  rilevanti  per   l'esercizio
dell'attivita',  uno  dei  quali  scelto  dall'IVASS  tra  una   rosa
sufficientemente  ampia  di  nomi   indicati   congiuntamente   dalle
principali associazioni di categoria. 
    3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'IVASS. 
    4. Il Presidente della Commissione esaminatrice,  ove  necessario
in ragione delle esigenze di celerita'  connesse  all'elevato  numero
dei  candidati,  puo',  prima  dello  svolgimento  della   prova   di
idoneita', suddividere la Commissione in due o piu' sottocommissioni,
tra  le  quali  ripartire  i  compiti  previsti  per   l'espletamento
dell'esame.