Art. 8 Commissioni esaminatrici 1. Con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza e' nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente e i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR. Gli aspiranti forniranno formale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilita' e inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae. 2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente e due membri e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 3. Il presidente e' scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati. 4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. 5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente bando. 8. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 9. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. 10. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a cinquecento. 11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.