Art. 8 
 
 
                              Colloquio 
 
 
    1. Hanno accesso alla successiva fase del colloquio  i  candidati
che abbiano un punteggio minimo di almeno 25 punti nella  valutazione
dei titoli. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta
per il servizio all'estero,  le  competenze  linguistico-comunicative
nella lingua o nelle lingue indicate nella domanda, la conoscenza del
funzionamento  del  sistema  scolastico  italiano  all'estero,  degli
strumenti di  promozione  culturale,  della  normativa  sul  servizio
all'estero  del  personale  della  scuola  e  delle   caratteristiche
generali  delle  realta'  educative  e  dei  sistemi  scolastici  dei
principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. 
    2. Al colloquio la commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40 punti per ciascuna delle lingue indicate  dal  candidato  nella
domanda di partecipazione. 
    3. L'avviso relativo al calendario dei colloqui con l'indicazione
della sede e dell'orario di inizio delle prova - predisposto dal MIUR
- verra' pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito
Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. Le spese di  viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico  degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo. 
    5. I candidati devono presentarsi muniti di valido  documento  di
riconoscimento. Gli stessi sono ammessi al colloquio con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. 
    La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo,
comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale  assenza
giustificata   al   colloquio    permette,    su    richiesta,    una
ri-calendarizzazione dello stesso entro il  termine  della  fase  dei
colloqui stessi.