Art. 8 1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e il calendario delle sedute. 2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli di merito indicati nell'allegato B, secondo i criteri di valutazione ivi indicati. 3. Le operazioni di cui ai precedenti commi, sono validamente effettuate alla presenza di almeno tre componenti della commissione. Deve essere sempre presente almeno il presidente e/o il vice presidente. 4. Possono assistere alle sedute della commissione, in numero massimo di tre persone, i candidati fra quelli estratti a sorte nell'ambito di coloro che ne abbiano fatta espressa richiesta all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima seduta di commissione, aperta a tutti coloro che abbiano effettuato la predetta richiesta. 5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto e' costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.