Art. 8 
 
 
    1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della
valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i  punteggi  e
il calendario delle sedute. 
    2. Ai  fini  della  attribuzione  dei  punteggi,  la  commissione
esaminatrice  procede  all'esame  dei  titoli  di   merito   indicati
nell'allegato B, secondo i criteri di valutazione ivi indicati. 
    3. Le operazioni di cui ai  precedenti  commi,  sono  validamente
effettuate alla presenza di almeno tre componenti della  commissione.
Deve  essere  sempre  presente  almeno  il  presidente  e/o  il  vice
presidente. 
    4. Possono assistere alle sedute  della  commissione,  in  numero
massimo di tre persone, i  candidati  fra  quelli  estratti  a  sorte
nell'ambito  di  coloro  che  ne  abbiano  fatta  espressa  richiesta
all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima
seduta di commissione, aperta a tutti coloro che  abbiano  effettuato
la predetta richiesta. 
    5.  La  valutazione  complessiva  del   punteggio   ottenuto   e'
costituita dalla somma dei punteggi ottenuti  nella  valutazione  dei
titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.