Art. 8 
 
                            Preselezione 
 
    1. L'amministrazione, si riserva di procedere ad una preselezione
nel caso pervengano piu' di 100 candidature. 
    2.   L'eventuale    prova    preselettiva    consistera'    nella
somministrazione di un test costituito da una serie di domande chiuse
a risposta multipla, volte a verificare la conoscenza  dei  candidati
sulle  tematiche  oggetto  delle  prove   concorsuali.   Durante   lo
svolgimento  della  prova  preselettiva  i  candidati  non   potranno
utilizzare  carta  da  scrivere,  appunti,   manoscritti,   libri   o
pubblicazioni  di  qualunque  specie,  apparecchiature  elettroniche,
strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge,  codici  e
dizionari. 
    3. L'amministrazione verifichera' il possesso  dei  requisiti  di
accesso alla procedura soltanto di coloro i quali avranno superato la
prova preselettiva. 
    4. Fra coloro che avranno superato il test di ammissione verranno
ammessi alle prove successive i primi 60 candidati della  graduatoria
basata sul punteggio conseguito nel test, compresi i classificati  al
60° posto ex-aequo. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    6. La data della prova preselettiva, l'ora e  il  luogo  verranno
comunicati, dopo la scadenza del termine per la  presentazione  delle
domande, tramite pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ateneo  del
diario delle prove  d'esame  di  cui  al  precedente  articolo.  Tale
comunicazione e' considerata come convocazione ufficiale per tutti  i
candidati ammessi alla selezione. 
    7. L'assenza alla prova preselettiva comportera' l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.