Art. 8 Diario delle prove successive a quella preliminare 1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.