Art. 8 Riserva di posti 1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, e' riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso. 2. Nelle richieste di avviamento l'amministrazione giudiziaria indica i posti riservati ai lavoratori ai sensi della richiamata normativa. 3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti. 4. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilita'. 5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di cui al presente decreto.