Art. 8 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore  dei  volontari  in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze  armate,  congedati  senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari
in servizio permanente, e' riservato il 30 per cento dei posti  messi
a concorso. 
    2. Nelle richieste di  avviamento  l'amministrazione  giudiziaria
indica i posti riservati ai  lavoratori  ai  sensi  della  richiamata
normativa. 
    3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui  al  comma
precedente devono produrre apposita certificazione  rilasciata  dagli
organi militari competenti. 
    4. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa  regionale)  annotano  il  titolo  a
fianco dei nomi dei lavoratori interessati  nella  graduatoria  degli
iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilita'. 
    5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente  non
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure  di
cui al presente decreto.