Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni esaminatrici - una per ciascun Corpo e l'eventuale specialita' - per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi; e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano di corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; d) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; b) due o piu' Ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di vascello; membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 6. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina militare, presidente; b) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.