Art. 8 
 
     Modalita' di ripartizione dei punteggi delle singole prove. 
 
    Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che  abbiano
riportato in ogni prova  scritta  una  votazione  di  almeno  ventuno
trentesimi (21/30). 
    Il voto  riportato  nelle  prove  scritte  verra'  reso  noto  ai
candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web
istituzionale         di         Ateneo          alla          pagina
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazion
e-trasparente/articolo1071.htm  a  cui   sara'   possibile   accedere
utilizzando una password dedicata che verra' fornita in sede di esame
ai partecipanti alle due prove scritte. 
    Anche la prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalenti. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  media  dei  voti
conseguiti nelle prove scritte sommata alla votazione ottenuta  nella
prova orale.