Art. 8 Modalita' di ripartizione dei punteggi delle singole prove. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30). Il voto riportato nelle prove scritte verra' reso noto ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazion e-trasparente/articolo1071.htm a cui sara' possibile accedere utilizzando una password dedicata che verra' fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte. Anche la prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti. La votazione complessiva e' determinata dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte sommata alla votazione ottenuta nella prova orale.