Art. 8 
 
 
         Diario delle prove successive a quella preliminare 
 
 
    1. La comunicazione del diario delle prove successive alla  prova
preliminare avviene secondo  le  modalita'  indicate  nella  Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1.  La  comunicazione  del  diario
delle prove puo' avvenire anche  a  mezzo  dell'applicazione  di  cui
all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o  pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1  -  assumono
valore di notifica  a  tutti  gli  effetti.  Le  comunicazioni  orali
fornite ai candidati durante  lo  svolgimento  delle  prove  assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche  con  riferimento  alla
convocazione dei candidati a prove successive.