Art. 8 
 
 
                  Prove di esame per i posti comuni 
 
 
    1. La prima  prova  scritta,  distinta  per  ciascuna  classe  di
concorso  e  la  cui  articolazione,  da  uno  a  tre   quesiti,   e'
disciplinata dall'Allegato  A  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  ha
l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze  e  competenze  del
candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso  stessa.
Nel caso delle classi di concorso concernenti  le  lingue  e  culture
straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto  di  insegnamento.
La durata della prova e'  pari  a  120  minuti,  fermi  restando  gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5  febbraio
1992, n. 104. 
    2. Per la valutazione della prima prova scritta,  la  commissione
ha a  disposizione  un  massimo  di  40  punti.  Nel  caso  di  prove
articolate su piu' quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti
per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla  media  aritmetica
dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta e'
superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti
su 40.  Il  superamento  della  prima  prova  scritta  e'  condizione
necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta. 
    3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta
aperta  volti,  il  primo,  all'accertamento   delle   conoscenze   e
competenze antropo-psico-pedagogiche,  il  secondo,  all'accertamento
delle conoscenze e competenze  didattico-metodologiche  in  relazione
alle  discipline  oggetto  di  insegnamento  di  ciascuna  classe  di
concorso. La durata della prova e' pari a 60 minuti,  fermi  restando
gli eventuali tempi aggiuntivi di  cui  all'art.  20  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione
ha a disposizione un  massimo  di  40  punti.  La  commissione  ha  a
disposizione 40 punti per ciascun quesito e la  valutazione  e'  data
dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La
seconda prova scritta e' superata dai  candidati  che  conseguono  il
punteggio minimo di 28 punti su  40.  Il  superamento  della  seconda
prova scritta e'  condizione  necessaria  per  l'accesso  alla  prova
orale. 
    5. La media aritmetica  delle  prove  di  cui  ai  commi  1  e  3
costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte. 
    6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno  superato  le
prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale,  i  cui  temi
sono predisposti dalle commissioni giudicatrici. 
    7.  La  prova  orale  per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e  valuta  la
padronanza delle discipline, nonche' la  capacita'  di  progettazione
didattica efficace, anche con riferimento alle  TIC,  finalizzata  al
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli  ordinamenti  didattici
vigenti. La prova orale ha  una  durata  massima  complessiva  di  45
minuti,  salvo  quanto  previsto  al  comma  8,  fermi  restando  gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5  febbraio
1992, n.  104,  e  consiste  nella  progettazione  di  una  attivita'
didattica,    comprensiva     dell'illustrazione     delle     scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di  esempi  di
utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25  la
prova  orale  e'  condotta  nella   lingua   straniera   oggetto   di
insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta
altresi' la capacita'  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi  di  concorso
A-24 e A-25 per la lingua inglese. 
    8. L'Allegato A al Decreto Ministeriale individua  le  classi  di
concorso per le quali, ai sensi dell'art.  6,  comma  4  del  Decreto
Legislativo, e' svolta,  nell'ambito  della  prova  orale,  la  prova
pratica e ne definisce i criteri di predisposizione  da  parte  delle
commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. 
    9. Per la valutazione della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e'  superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 
    10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a  disposizione
40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi
ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato  dalla  media
aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la  prova  orale  i
candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28  punti
su 40.